RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
SI INDICANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NORMATIVE CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE, LE SUE LIMITAZIONI E I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI DISSERVIZI DEL TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI E BAGAGLI.
- il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02
- Regolamento CE 261/04 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo del volo
- L’ENAC è l’ Organismo responsabile in Italia dell'applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 e del Regolamento 1107/2006
- Per i contatti degli Organismi Nazionali per l’applicazione del Regolamento 261/2004 (NEB) degli altri Paesi Europei vedi qui
Per ulteriori informazioni è possibile consultare:
- Sito ENAC: https://www.enac.gov.it/passeggeri
- Sezioni informative dedicate ai diritti dei passeggeri dell’Unione Europea:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm;
DIRITTI DEI PASSEGGERI CON MOBILITÀ RIDOTTA
Per informazioni sui diritti dei passeggeri con mobilità ridotta, consulta il REGOLAMENTO CE1107/2006
o le sezioni del sito dell’Unione Europea: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm
LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Secondo le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità al diritto comunitario e alla Convenzione di Montreal e Reg (CE) n 889/02. Vedi ART.XIII delle Condizioni Generali di Trasporto.