Diritti dei passeggeri

Alitalia in amministrazione straordinaria ha cessato le proprie attività di volo dal 15 ottobre 2021. Si riportano le informazioni relative ai diritti dei passeggeri in relazione alle attività di vendita dei servizi di trasporto aereo e di volo effettuate fino al 14 ottobre 2021.

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE

SI INDICANO DI SEGUITO LE PRINCIPALI  NORMATIVE CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE, LE SUE LIMITAZIONI E I DIRITTI DEI PASSEGGERI IN CASO DI DISSERVIZI DEL TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI E BAGAGLI.

- Convenzione di Montreal

- il Regolamento (CE) n. 2027/97, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) n. 889/02

Regolamento CE 261/04 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo del volo

- L’ENAC è l’ Organismo responsabile in Italia dell'applicazione del Regolamento (CE) 261/2004 e del Regolamento 1107/2006

- Per i contatti  degli Organismi Nazionali per l’applicazione del Regolamento 261/2004 (NEB) degli altri Paesi Europei vedi qui

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

- Sito ENAChttps://www.enac.gov.it/passeggeri

- Sezioni informative dedicate ai diritti dei passeggeri dell’Unione Europea:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_it.htm;

https://eu-passenger-rights.prezly.com/scarica-i-social-media-post-pronti-alluso-per-il-settore-aereo.

DIRITTI DEI PASSEGGERI CON MOBILITÀ RIDOTTA

Per informazioni sui diritti dei passeggeri con mobilità ridotta, consulta il REGOLAMENTO CE1107/2006

o le sezioni del sito dell’Unione Europea: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Secondo le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità al diritto comunitario e alla Convenzione di Montreal e Reg (CE) n 889/02. Vedi ART.XIII delle Condizioni Generali di Trasporto.